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Recupero crediti: come funziona?

11 Mar , 2020  

Come richiedere il recupero crediti: tutto quello che c’è da sapere

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Come ci si comporta quando un debitore si rifiuta di pagare un bene o un servizio concesso? Ebbene, in questi casi si parla di recupero crediti: a quale procedura facciamo riferimento e quali sono le cose che bisogna sapere in merito?

Per capire al meglio le dinamiche che regolano questa tipologia di provvedimento bisogna partire da una distinzione importante e da un assunto altrettanto significato.

Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Differenza tra creditore e debitore

All’interno di uno scambio commerciale possiamo riconoscere diversi attori. Talvolta, in questo stretto legame che è alla base della vita finanziaria ed economica collettiva, è facile individuare due figure distinte: quella del creditore e quella del debitore.

All’interno del rapporto appena citato, il debitore figura come attore passivo, ossia come colui che ha l’obbligo di ottemperare ad un debito o ad una prestazione in favore del creditore.

Ne consegue, quindi, che quest’ultimo sarà invece il soggetto attivo, meglio noto come l’attore che è in credito e che quindi ha il diritto di riscuotere una somma di denaro o una prestazione.

Cosa succede però quando il debitore non paga quanto deve al creditore?

Nella guida che vi proponiamo oggi, una panoramica completa sulle dinamiche che regolano un recupero crediti.

Recupero crediti: come funziona?

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Quando il debitore non ottempera al suo debito nei confronti del creditore, quest’ultimo ha la possibilità di provare a recuperare la somma persa attraverso una serie di misure volte al recupero dei crediti.

Seguendo una precisa procedura, dunque, il creditore riuscirà ad ottenere quanto gli spetta. Prima di avviare qualsiasi procedimento, tuttavia, l’attore in stato di attività dovrà permettere al debitore di ottemperare alla sua obbligazione, comunicandogli ad esempio i dati utili al pagamento della somma stabilita.

Qualora i dati siano già stati doverosamente comunicati e il debitore non abbia comunque provveduto al risanamento del debito, bisogna allora passare ad una sollecitazione del pagamento.

Tale sollecitazione deve avvenire, in un primo momento, in modo amichevole e in seguito formalmente. In questa fase viene richiesta, pertanto, la messa in mora.

Ma a cosa facciamo riferimento con l’espressione messa in mora?

Messa in mora: che cos’è?

La messa in mora è un istituto del codice civile che costituisce un’intimazione formale. Essa ha quindi il ruolo di informare il debitore che non sana un debito, del rischio di incorrere in provvedimenti giuridici specifici. La lettera di messa in mora è molto importante ai fini del recupero crediti, perché costituisce la sollecitazione formale di pagamento del creditore.

All’interno della lettera di messa in mora, che dovrà essere inviata a mezzo PEC, occorrerà indicare il titolo per richiedere il pagamento, l’adempimento dovuto e ovviamente un limite di scadenza entro il quale il debitore dovrà saldare il debito.

Se il debitore non paga neanche davanti alla seconda sollecitazione allora il creditore è autorizzato a richiedere una risoluzione di tipo giudiziario.

A proposito di messa in mora, però, può solo questa valere come sollecitazione? E come si formalizza una richiesta di pagamento? Proviamo a scoprirlo.

La richiesta del pagamento

Partiamo col dire che la legislatura non stabilisce delle specifiche modalità di azioni per richiedere formalmente un debito. Esistono, tuttavia, diversi strumenti per poterlo fare: uno di questi è l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, al giorno d’oggi, in cui la comunicazione digitale è alla base di ogni scambio professionale e commerciale, anche la posta elettronica certificata è da considerare un valido canale. Essa, infatti, come la raccomandata con ricevuta di ritorno, consente all’utente di ottenere testimonianza dell’avvenuta ricezione del messaggio.

Attenzione, però, a questo passaggio: non è ritenuta altrettanto valida l’email ordinaria e neanche il fax. Questi ultimi due strumenti non avrebbero valenza in caso di una controversia legale.

È comunque possibile dimostrate il diritto a ricevere il credito attraverso i tre elementi chiave della sua natura, ossia la certezza, la liquidità e l’esigibilità.

A tal proposito, però, sarebbe meglio approfondire cosa definisce la natura del credito.

La natura del credito

All’inizio di quest’articolo vi abbiamo già anticipato che il recupero crediti può essere avviato solo quando il credito in questione può definirsi certo, liquido ed esigibile. Ma come fare a stabilire la natura del credito?

Cominciamo col dire che quest’ultimo potrà dirsi certo solo quando il creditore avrà a disposizione gli strumenti per poter dimostrare il suo diritto a ricevere la somma pattuita. Tali strumenti possono essere un documento, una fattura o un contratto, che costituisce da sempre la prova tangibile di un accordo.

Inoltre, il credito si dice liquido quando il suo ammontare viene stabilito in modo determinato e non generico, ed esigibile quando non esistono condizioni che possano impedire il sanamento del debito (come in caso di coordinate di pagamento non comunicate o in mancata di termini di scadenza precisi).

In conclusione, si procede per recupero solo quando la natura del credito riesce a rispettare questi tre criteri.

Gli elementi del sollecito di pagamento

Tornando, però, all’argomento di cui sopra: quali sono gli elementi del sollecito di pagamento?

Quando inviamo un sollecito di pagamento è bene farlo in modo formale e corretto, poiché, come abbiamo visto, questo potrebbe costituire per noi creditori una prova a favore.

Come abbiamo visto con lo stato di messa in mora, il sollecito ha l’obbligo di indicare il titolo di chi lo presenta: si fa riferimento al diritto del creditore, che gli consente quindi di presentare il reclamo.

Il contratto, in questa fase, potrebbe tornarvi prezioso, così come un preventivo inviato o fatture non pagate.

Altro elemento di sollecito pagamento necessario – ricordiamo ancora una volta – è l’importo da pagare (che ha l’obbligo di essere espresso in modo preciso e non vago). Infine, la sollecitazione dovrà comunicare al debitore un termine entro cui pagare.

In genere, oltre quel limite si fa ricorso all’autorità giudiziaria.

È importante ricordare che il sollecito può essere presentato anche direttamente dal creditore. Talvolta, escludere da subito gli avvocati, è anche una misura maggiormente consigliabile.

La richiesta di pagamento: cos’altro sapere?

Quando si parla di fatture non pagate è doveroso fare un’importante precisazione. La legge, a tal proposito, fissa dei termini di prescrizione precisi in questo caso e richiede dunque dei limiti entro cui richiedere il rientro della cifra richiesta. Possiamo affermare che – nella maggioranza dei casi – i termini di prescrizione per i crediti di tipo commerciale vengono fissati intorno ai 10 anni.

Alcuni casi specifici, tuttavia, riportano delle differenze. Il limite imposto ai crediti previdenziali, ad esempio, è di 5 anni. Tre invece gli anni limiti entro cui poter richiedere le retribuzioni lavorative per rapporto professionale superiore a un mese. Per tutti quei contratti di trasporto e spedizione la legge prevede il limite di un anno e due per i crediti da risanare a seguito di accordi assicurativi.

Per questo possiamo dire che il tempo di prescrizione rappresenta un impedimento nella richiesta di risanamento di un debito. Quando il creditore non sollecita il pagamento entro il limite previsto, la legge impone infatti la decadenza dell’obbligazione da parte del debitore.

La necessità di dimostrare il diritto di ottenere un pagamento da parte del debitore viene quindi maggiorata in vista di queste condizioni, ragion per cui il creditore si troverà a corrispondere al giudice dei documenti di prova come, appunto, un sollecito di pagamento.

Pignoramento dei beni

Quando invece si parla di pignoramento dei beni? Quando il debitore non paga e il Giudice Esecutivo rilascia un titolo esecutivo in favore del creditore, quest’ultimo potrà pignorare i beni del debitore. Al creditore spetta anche il diritto di pignorare e riscuotere i crediti che il debitori richiede ad altri.

In base all’entità de beni pignorati, possiamo distinguere l’esecuzione mobiliare o immobiliare. L’esecuzione mobiliare prevede il pignoramento di beni come mobili o veicoli. Per pignoramento immobiliare invece si fa riferimento al pignoramento di case o terreni di proprietà del debitore.

Tutto quello che viene pignorato a quest’ultimo finisce all’asta e il ricavato andrà a risanare il credito certo liquido a cui egli avrebbe dovuto adempiere.

Come si calcolano gli interessi

È possibile calcolare gli interessi non appena il credito diventa di natura esigibile. Questo vuol dire che il tempo di ritardo farà lievitare il costo della fattura e che al creditore non spetterà più solo la cifra pattuita sul contratto o sul preventivo stabilito in precedenza, ma una somma maggiorata in base agli interessi imposti dalla legge.

È importante ricordare che gli interessi vengono stabiliti dalla legge solo quando non si parla di transazioni commerciali. Che cosa vuol dire? In estrema sintesi, ciò significa che per quel che riguarda i rapporti e la fornitura di prodotti e servizi tra imprese, gli interessi vengono stabiliti attraverso il tasso di interesse determinato dalla BCE.

Per tutti gli altri rapporti tra debitori e creditori gli interessi di mora verranno stabiliti dalla legge.

La possibilità di una negoziazione assistita

Quando il sollecito di pagamento non sortisce alcun effetto e non permette al creditore di ottenere risarcimento in merito a quel che gli spetta, come abbiamo già visto, si procede facendo riferimento all’autorità giudiziaria. All’inizio di quest’articolo, tuttavia, abbiamo detto che una sollecitazione amichevole porta a risultati maggiori e soprattutto sicuri.

La stessa cosa vale anche per quel che riguarda il recupero del credito. È infatti noto a tutti ormai che, nel tentativo di ridurre il numero di cause in tribunale, la legge mette a favore degli attori tanti mezzi per mettere d’accordo preventivamente le due fazioni opposte.

Uno di questi è sicuramente la negoziazione assistita.

Provare ad ottenere una conciliazione tra le parti è nell’interesse del creditore, che potrà così essere sicuro del ritorno del credito, ma anche del debitore, al quale viene invece data la possibilità di risanare il debito secondo le modalità che gli sono più comode.

L’accordo, a proposito, può essere stabilito attraverso un ente di mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia.

In questo caso la negoziazione può riguardare qualsiasi aspetto della vita dei due individui coinvolti e qualsiasi materia di scambio, dai contratti di locazione fino a quelli assicurativi.

Possono essere, ad ogni modo, oggetto della mediazione anche successioni ereditarie e accordi di carattere familiare ed economico da gestire in armonia e chiarezza.

Quando le due parti giungono ad un accordo d’intesa tutto viene sottoscritto attraverso un verbale. Quest’ultimo ha valenza esecutiva: ciò vuol dire che se il debitore non si dice d’accordo viene espresso il fallimento della mediazione e il creditore può procedere per altre vie legali.

Ricorso all’autorità giudiziaria

Quando anche la mediazione finisce in un fallimento delle buone intenzioni del creditore, allora quest’ultimo potrà richiedere l’intervento del Giudice.

A questa figura spetta il compito di riconoscere il diritto di credito. Il Giudice, inoltre, ha il potere di autorizzare il pignoramento dei beni del debitore.

Il pignoramento è una misura forzata, sulla quale il debitore non ha alcuna volontà o potere.

Questa misura serve a garantire al creditore il risanamento del debito. A tal proposito, però, bisogna ricordare che tale procedura richiedere una analisi approfondita del patrimonio della persona che deve la somma, così da arginare il rischio di avviare un provvedimento poco utile ai fini della risoluzione del problema: qualora il patrimonio non dovesse rivelarsi consistente, infatti, il tentativo risulterà vano.

Come avviene l’intervento del giudice

L’intervento del Giudice avviene per ingiunzione o per rito ordinario. Nel caso di un’ingiunzione quest’ultimo emana un decreto ingiuntivo che ha il compito di imporre al debitore il pagamento del debito.

È importante sapere che in questo caso il debitore ha diritto di opporsi alla richiesta entro 40 giorni dall’avvenuta ricezione.

Il rito ordinario, invece, consiste in un processo civile. Durante lo stesso verranno stabiliti i diritti del creditore se dimostrati. In entrambi i casi, ad ogni modo, prima di ottenere l’intervento del Giudice, il creditore dovrà dimostrare di aver diritto al risarcimento.

Il discorso, a questo punto, si lega nuovamente all’esigenza di presentare prove (contratto, fatture non pagate e sollecitazioni varie) assieme ai documenti che possano stabilire la natura del credito (che, ricordiamo ancora una volta, ha l’obbligo di essere certo, liquido ed esigibile.

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